Lo Statuto
Image
Image
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BERGAMO SWIM TEAM

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA


ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team” in breve “A.S.D. Bergamo Swim Team” (d’ora in poi “Associazione”), con sede in Bergamo viale Albini n. 9

2. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

5. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.


ARTICOLO 2 - COLORI ED EMBLEMA SOCIALE

1. I colori sociali sono giallo, rosso e blu. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una tartaruga.


ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del nuoto e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni della F.I.N. e CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina natatoria.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

6. Nei limiti previsti dall’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.O., nonché agli Statuti e regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/2021


ARTICOLO 4 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.


TITOLO II

DELLA VITA ASSOCIATIVA


ARTICOLO 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta tramite l’apposito modulo online reperibile sul sito www.bergamoswimteam.it indirizzato al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, indicando, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.


ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;

c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e

regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L’associato può in qualsiasi momento notificare - per iscritto o tramite email - al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.


TITOLO III

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI


ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

1. L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;


ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e, le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

3. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.

7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante apposito “Avviso di convocazione”, da comunicarsi all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato.

8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.

9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

11. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso, successivamente, verrà messoa disposizione di tutti gli associati che ne facessero richiesta scritta con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

13. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.

14. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.

15. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

16. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, ad eccezione della censura e dell’avvertimento.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.


ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima della adunanza nei modi stabiliti dall’art.9 del presente Statuto. Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

4. In particolare, all’Assemblea ordinaria spetta deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito a:

a) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

c) determinazione degli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e deliberazione sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberazione sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;

f) individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;

g) deliberazione in merito l’approvazione dei regolamenti sociali;

h) deliberazione sull’ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.


ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. La convocazione dell’assemblea straordinaria avverrà minimo 20 giorni prima della adunanza nei modi stabiliti dall’art. 9 del presente Statuto. Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’Assemblea straordinaria delibera:

a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;

d) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.


ARTICOLO 13 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21 cc.


ARTICOLO 14 - AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che: 

-comunque, debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati

– a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.


ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. E' fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente art. 14 dello Statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs.112/2017.

14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facessero specifica richiesta scritta con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


ARTICOLO 16 - DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;

c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.


ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l’anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. 


ARTICOLO 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;

b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;

c) determinare l’importo delle quote associative;

d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

h) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;

m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.


ARTICOLO 19- IL PRESIDENTE

1. È eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale della Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci.

2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.

4. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

5. In caso di sua assenza od impedimento, egli è sostituito del Vicepresidente o dal consigliere più anziano.


ARTICOLO 20 - IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 21 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.


TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI


ARTICOLO 22 - IL RENDICONTO ECONOMICO

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16 comma 2.


ARTICOLO 23- ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto; l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


ARTICOLO 24 - IL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L’associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112


TITOLO V

DEI LAVORATORI E VOLONTARI

ARTICOLO 25 - LAVORATORI E VOLONTARI

1. I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale si applica l’art. 37 D.Lgs. 36/2021.

4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario e’ socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

10. E’ previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.


TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 - LE SEZIONI

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.


ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell’art. 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento della Associazione, nominerà uno o più liquidatori.


ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi.

2. Tali controversie saranno decise da una terna arbitrale.

3. La parte più diligente - designato il proprio arbitro – inviterà, mediante lettera raccomandata a/r. ovvero Pec, la controparte alla nomina del secondo arbitro. Tale nomina dovrà avvenire entro giorni 15 dal ricevimento della citata comunicazione.

4. I due arbitri di parte designati procederanno concordemente all'individuazione del Presidente del Collegio Arbitrale.

5. Se entro giorni quindici dalla nomina del secondo arbitro di parte, non si pervenga alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, tale nomina verrà affidata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, della regione nel cui territorio ha sede l'Associazione.

6. Nel caso in cui non sia designato il secondo arbitro di cui al comma 3 del presente articolo, esso verrà designato di comune accordo dal primo arbitro e dal Presidente del Collegio nominato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, della regione nel cui territorio ha sede l'Associazione.

7. La sede dell'arbitrato sarà collocata presso la sede dell'Associazione, salva diversa determinazione dello stesso collegio. In ogni caso la sede del collegio non potrà essere fissata al di fuori della provincia in cui ha sede l'Associazione.

8. Gli arbitri dovranno giudicare in modo rituale e secondo diritto. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato entro e non oltre giorni sessanta dalla prima seduta del collegio, salve comprovate esigenze di proroga per un periodo massimo di 180 giorni.


ARTICOLO 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Nuoto a cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team è affiliata e, in via residuale, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.


Bergamo lì, 14 novembre 2023

© 2024 Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team. All Rights Reserved.
Viale Albini, 9 24121 Bergamo | +39 320 877 0930 | segreteria@bergamoswimteam.it. | C.F. P.Iva Reg. Imp. di BG 03767830163
PRIVACY POLICY